Chi decide sulla riduzione del capitale?

Laura D'angelo
2025-08-20 20:29:41
Numero di risposte
: 13
La riduzione volontaria del capitale sociale è una pratica che consente alle società di gestire il proprio patrimonio in modo più efficiente.
Le riduzioni volontarie di capitale sociale sono operazioni deliberate dall’assemblea dei soci, senza che vi siano obblighi imposti dalla legge, per modificare la composizione del capitale sociale dell’azienda.
A differenza delle riduzioni obbligatorie, che avvengono in presenza di perdite significative, queste operazioni sono scelte strategiche che rispondono a esigenze specifiche della società.
L’iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
Un periodo di 90 giorni durante il quale i creditori possono opporsi.
L’eventuale intervento del Tribunale per autorizzare l’operazione.
Una delle priorità in caso di riduzione volontaria del capitale sociale è garantire i diritti dei creditori.

Rita Amato
2025-08-11 10:01:50
Numero di risposte
: 20
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione.
L'assemblea straordinaria delibera la riduzione con le normali maggioranze dell'assemblea straordinaria.
La riduzione deve assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Perdita superiore a 1/3 del Capitale Sociale nominale: la riduzione è obbligatoria.
Gli amministratori devono convocare l’assemblea e sottoporle un apposita relazione.
L’assemblea così convocata prende gli opportuni provvedimenti.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta ridotta a meno di 1/3 del CS, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio d’esercizio deve ridurre il capitale il proporzione delle perdite accertate.
In mancanza la riduzione è disposta d’ufficio dal tribunale.
L’assemblea straordinaria viene convocata senza indugio e deve deliberare.
Se l’assemblea non decide la società si scioglie e entra in uno stato di liquidazione.

Luna Leone
2025-08-10 08:03:23
Numero di risposte
: 17
La riduzione volontaria del capitale sociale è disciplinata per le spa dall’art. 2445 c.c. e per le srl dall’art. 2482 c.c.
L’esecuzione della delibera di riduzione, sia nelle spa che nelle srl, può avvenire solo dopo 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
Durante tale termine i creditori sociali anteriori alla detta iscrizione possono fare opposizione innanzi al Tribunale il quale può, comunque, autorizzare l’operazione di riduzione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia.
Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea della società.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale, in ogni caso per le SPA e nei casi previsti dall’art 2477 c.c. per le SRL.
L’assemblea deve adottare gli opportuni provvedimenti, che nella sostanza consistono o in una riduzione di capitale nominale oppure si rinviano a nuovo le perdite.
Se le perdite della società non solo sono superiori al terzo del capitale sociale, ma questo si riduce al di sotto del limite legale allora la disciplina applicabile è quella dell’art. 2447 e 2482 ter c.c.
Gli amministratori, pertanto, devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad un cifra non inferiore al minimo oppure per deliberare la trasformazione della società.

Leone Montanari
2025-07-28 02:45:55
Numero di risposte
: 22
La decisione sulla riduzione del capitale sociale spetta all’assemblea dei soci, i quali votano su invito dell’organo amministrativo.
Il legislatore prevede due fattispecie di riduzione del capitale sociale nelle SRL, ovvero:
Riduzione volontaria del capitale sociale;
Riduzione del capitale sociale per perdite.
La riduzione volontaria del capitale sociale avviene attraverso il rimborso di parte del capitale ai soci e, di conseguenza, comporta una diminuzione del patrimonio della società oltre che del capitale sociale.
La riduzione obbligatoria del capitale sociale si configura quando il valore del patrimonio netto scende al di sotto del valore del capitale sociale.
In tali casi, l’organo amministrativo e di controllo dovranno prontamente attivarsi al fine di redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società così da informare prontamente i soci della situazione di crisi.
La perdita non sempre comporta l’immediato obbligo per la società di ridurre il capitale sociale, tuttavia gli utili successivamente conseguiti non potranno essere distribuiti fino a quando le perdite non saranno ripianate.
Nel caso in cui tali perdite ammontino ad oltre un terzo rispetto al valore iniziale, la società sarà obbligata alla riduzione del capitale sociale e dovrà essere convocata senza indugio un’assemblea al fine di decidere gli opportuni provvedimenti da prendere.

Domenica Grasso
2025-07-23 08:48:24
Numero di risposte
: 17
I soci, in sede di assemblea straordinaria, a maggioranza dei voti, convengono volontariamente di ridurre il capitale sociale alla presenza di un Notaio che stilerà un verbale notarile. È necessario che vi siano delle specifiche motivazioni e modalità che devono essere comunicate al notaio rogante e dovranno essere inserite obbligatoriamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea e nel verbale. La legge disciplina quando è obbligatoria e quando è facoltativa.

Elisabetta Parisi
2025-07-16 07:03:46
Numero di risposte
: 11
La decisione sulla riduzione del capitale sociale spetta all’assemblea dei soci, che deve essere convocata con un avviso che contenga indicazione dello scopo e modalità della riduzione. La delibera dell’assemblea deve essere assunta con il voto favorevole di una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.
La delibera assembleare deve essere oggetto di pubblicità secondo le forme di cui all’art. 3 della Prima dir. soc.
Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea dei soci sulla riduzione del capitale sociale è subordinata alla votazione separata di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall’operazione.
La scelta sulle modalità con cui la riduzione deve essere effettuata deve ritenersi rimessa all’assemblea che dovrà osservare il principio della parità di trattamento tra gli azionisti.
Gli Stati membri sono tenuti a disporre che la riduzione del capitale sociale non sia operante finché i creditori non siano soddisfatti o un’autorità giudiziaria non abbia rigettato la loro domanda.
Qualora siano state emesse azioni di diversa categoria, sarà necessario il voto favorevole di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall’operazione di riduzione.
Occorrerà verificare se le diverse categorie di azioni partecipano alle perdite in misura eguale o meno per rispettare il principio della parità di trattamento.
L’art. 33 estende la possibilità di escludere le tutele previste in favore dei creditori per l’ipotesi di riduzione reale del capitale anche per il caso in cui le somme liberate a seguito della riduzione non vengano distribuite ai soci bensì accantonate in una riserva.

Cinzia Bellini
2025-07-09 18:56:48
Numero di risposte
: 15
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di ridurre il proprio indebitamento e migliorare la propria situazione finanziaria.
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di distribuire agli azionisti una parte dei profitti accumulati nel corso degli anni.
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di ridurre l’ammontare dei fondi propri e aumentare l’ammontare dei debiti.
Se un socio desidera uscire dalla società, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di ottenere il rimborso del proprio investimento.
Se un nuovo socio desidera entrare nella società, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di acquistare una parte delle azioni della società.
Se due società decidono di fondersi, possono richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di creare una nuova società con un capitale sociale ridotto.
Se una società decide di liquidarsi, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di distribuire agli azionisti il valore residuo dell’azienda.
La riduzione del capitale sociale deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Eusebio D'amico
2025-06-29 07:13:49
Numero di risposte
: 16
La riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di denaro proporzionali alle rispettive quote, non è qualificabile come assegnazione ai soci, assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientrando invece tra le modifiche statutarie di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che soggiacciono ad imposta in misura fissa.
La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale.
Nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c., dai principi generali desumibili dall'art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita.
Ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza.
Tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.
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