Chi decide sulla riduzione del capitale?

Elisabetta Parisi
2025-07-16 07:03:46
Numero di risposte
: 6
La decisione sulla riduzione del capitale sociale spetta all’assemblea dei soci, che deve essere convocata con un avviso che contenga indicazione dello scopo e modalità della riduzione. La delibera dell’assemblea deve essere assunta con il voto favorevole di una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.
La delibera assembleare deve essere oggetto di pubblicità secondo le forme di cui all’art. 3 della Prima dir. soc.
Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea dei soci sulla riduzione del capitale sociale è subordinata alla votazione separata di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall’operazione.
La scelta sulle modalità con cui la riduzione deve essere effettuata deve ritenersi rimessa all’assemblea che dovrà osservare il principio della parità di trattamento tra gli azionisti.
Gli Stati membri sono tenuti a disporre che la riduzione del capitale sociale non sia operante finché i creditori non siano soddisfatti o un’autorità giudiziaria non abbia rigettato la loro domanda.
Qualora siano state emesse azioni di diversa categoria, sarà necessario il voto favorevole di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall’operazione di riduzione.
Occorrerà verificare se le diverse categorie di azioni partecipano alle perdite in misura eguale o meno per rispettare il principio della parità di trattamento.
L’art. 33 estende la possibilità di escludere le tutele previste in favore dei creditori per l’ipotesi di riduzione reale del capitale anche per il caso in cui le somme liberate a seguito della riduzione non vengano distribuite ai soci bensì accantonate in una riserva.

Cinzia Bellini
2025-07-09 18:56:48
Numero di risposte
: 8
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di ridurre il proprio indebitamento e migliorare la propria situazione finanziaria.
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di distribuire agli azionisti una parte dei profitti accumulati nel corso degli anni.
Una società può decidere di ridurre il proprio capitale sociale al fine di ridurre l’ammontare dei fondi propri e aumentare l’ammontare dei debiti.
Se un socio desidera uscire dalla società, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di ottenere il rimborso del proprio investimento.
Se un nuovo socio desidera entrare nella società, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di acquistare una parte delle azioni della società.
Se due società decidono di fondersi, possono richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di creare una nuova società con un capitale sociale ridotto.
Se una società decide di liquidarsi, può richiedere la riduzione del capitale sociale al fine di distribuire agli azionisti il valore residuo dell’azienda.
La riduzione del capitale sociale deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Eusebio D'amico
2025-06-29 07:13:49
Numero di risposte
: 9
La riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di denaro proporzionali alle rispettive quote, non è qualificabile come assegnazione ai soci, assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientrando invece tra le modifiche statutarie di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che soggiacciono ad imposta in misura fissa.
La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale.
Nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c., dai principi generali desumibili dall'art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita.
Ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza.
Tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.
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