Riduzione: Cosa cambia davvero?

Noemi Pagano
2025-06-12 11:46:46
Numero di risposte
: 5
Le disposizioni di ultima volontà del padre sarebbero state impugnabili mediante esercizio dell’azione di riduzione, sia da parte della madre che da parte dei figli Quinto e Primo.
Il fatto che siano trascorsi dieci anni da quando l’eredità è stata accettata, comporta che si è prescritto il diritto ad esercitare ogni eventuale azione di riduzione, essendo ormai divenuta immutabile la situazione successoria.
Ciò non può ritenersi privo di rilievo per i futuri sviluppi successori che la vicenda in esame ha avuto, in quanto quel quarto del patrimonio ereditario del defunto marito, a cui Caia ha rinunciato, avrebbe indubbiamente accresciuto adesso il suo patrimonio e ridotto in egual misura il rischio che la donazione fatta ai figli Quinto e Primo potesse essere lesiva dei diritti di riserva spettanti agli altri tre fratelli.
Non si vede altra soluzione che quella di accettare tutti l’eredità della defunta madre e stipulare una transazione in forza della quale i fratelli Seconda, Terzo e Quarta rinunciano all’esercizio dell’azione di riduzione, mentre i fratelli Primo e Quinto si obbligano a soddisfare i diritti di riserva lesi degli altri tre mediante corresponsione di una somma pari a circa € 88.000 complessivi.
Se i tre fratelli Seconda, Terzo e Quarta dovessero invece riconoscere, come è giusto che sia, che la lesione della loro quota di riserva sia solo fittizia, sarebbe sufficiente stipulare una transazione con la quale i fratelli Seconda, Terzo e Quarta rinuncerebbero sempre ad esercitare l’azione di riduzione, mentre Primo e Quinto rinuncerebbero alla somma a loro spettante sul relictum.

Jelena Cattaneo
2025-06-05 05:32:03
Numero di risposte
: 5
La successione necessaria, cui appunto si riferisce la quota di riserva e le conseguenti azioni dirette alla reintegrazione di tale quota, individua un limite prestabilito dalla legge entro il quale il de cuius può disporre e, tra l'altro, ha potenzialmente la forza di andare anche contro la volontà del testatore.
La dichiarazione di riduzione della disposizione testamentaria o della donazione rende inopponibile al legittimario qualsiasi atto di disposizione che ha intaccato la propria quota di riserva.
L'azione può essere esperita anche dagli eredi e dagli aventi causa dei legittimari.
L'azione di riduzione, come mezzo con cui il legittimario fa valere il suo titolo si dirige in primo luogo verso le disposizioni testamentarie.
L'azione è personale.
L'effetto reale è collegato all'azione di restituzione, che il legittimario può esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.
La somma di relictum e di donatum rappresenta l'asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari.
Il calcolo della legittima avviene attraverso la riunione fittizia.
L'azione di riduzione si dirige in primo luogo verso le disposizioni testamentarie, qualora queste siano insufficienti, il legittimario agisce contro le donazioni.
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