Le disposizioni di ultima volontà del padre sarebbero state impugnabili mediante esercizio dell’azione di riduzione, sia da parte della madre che da parte dei figli Quinto e Primo.
Il fatto che siano trascorsi dieci anni da quando l’eredità è stata accettata, comporta che si è prescritto il diritto ad esercitare ogni eventuale azione di riduzione, essendo ormai divenuta immutabile la situazione successoria.
Ciò non può ritenersi privo di rilievo per i futuri sviluppi successori che la vicenda in esame ha avuto, in quanto quel quarto del patrimonio ereditario del defunto marito, a cui Caia ha rinunciato, avrebbe indubbiamente accresciuto adesso il suo patrimonio e ridotto in egual misura il rischio che la donazione fatta ai figli Quinto e Primo potesse essere lesiva dei diritti di riserva spettanti agli altri tre fratelli.
Non si vede altra soluzione che quella di accettare tutti l’eredità della defunta madre e stipulare una transazione in forza della quale i fratelli Seconda, Terzo e Quarta rinunciano all’esercizio dell’azione di riduzione, mentre i fratelli Primo e Quinto si obbligano a soddisfare i diritti di riserva lesi degli altri tre mediante corresponsione di una somma pari a circa € 88.000 complessivi.
Se i tre fratelli Seconda, Terzo e Quarta dovessero invece riconoscere, come è giusto che sia, che la lesione della loro quota di riserva sia solo fittizia, sarebbe sufficiente stipulare una transazione con la quale i fratelli Seconda, Terzo e Quarta rinuncerebbero sempre ad esercitare l’azione di riduzione, mentre Primo e Quinto rinuncerebbero alla somma a loro spettante sul relictum.