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Quota di legittima: quando non è dovuta?

Dino Montanari
Dino Montanari
2025-07-03 17:54:47
Numero di risposte : 5
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La quota di legittima non è dovuta quando il coniuge perde tutti i diritti solo in seguito alla separazione personale con addebito. Il testatore non può disporre né a titolo di liberalità né mortis causa sulle quote di riserva. Il legittimario (coniuge, figlio, convivente) leso nei suoi diritti può far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie che ledono i suoi diritti, agendo in giudizio con l’azione di riduzione per lesione di legittima. La quota di legittima varia a seconda della qualità e della quantità dei legittimari al momento dell’apertura della successione. Il coniuge perde tutti i diritti solo in seguito alla separazione personale con addebito.
Giulietta Conte
Giulietta Conte
2025-06-27 00:11:53
Numero di risposte : 8
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Fratelli e sorelle non hanno diritto alla legittima questo significa che possono essere esclusi lecitamente dall’eredità mediante un testamento con cui, ad esempio, il de cuius potrà lasciare tutti i suoi beni al coniuge. La quota spettante a ciascuno di essi sarà dunque pari a un terzo diviso il numero di fratelli o sorelle.
Diamante Milani
Diamante Milani
2025-06-15 20:39:25
Numero di risposte : 8
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La quota di legittima spetta esclusivamente ai soggetti citati nell’Art. 536, del codice civile, e per cui si rinvia ai paragrafi precedenti. A mero titolo di precisazione si ricorda che la quota di legittima non pone problema alcuno di calcolo nel caso in cui il testatore abbia disposto delle sue sostanze senza ledere le ragioni dei legittimari attraverso disposizioni testamentarie oppure nel caso in cui il de cuius muoia senza testamento e non abbia leso le ragioni dei legittimari con precedenti donazioni effettuate in vita. I nipoti non rientrano nel novero dei legittimari salvo il caso in cui il loro genitore premuoia a loro: in questo caso i figli, ossia i nipoti del genitore premorto, subentrano nella sua posizione per rappresentazione. Quindi, in caso di premorienza di un genitore, il nipote (inteso come figlio di un figlio) non può essere escluso dalla successione e succederà nelle stesse quote del rappresentato.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-06-09 17:49:23
Numero di risposte : 4
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Dunque se un cittadino italiano vuole evitare, per qualche suo motivo, di lasciare la legittima ai suoi familiari più stretti, può trasferire la sua residenza abituale in un paese che non prevede la legittima. In un caso come questo la successione potrebbe essere disciplinata dal regolamento Ue 650/2012 del 4 luglio 2012, ovvero dalla legge successoria transnazionale. Il regolamento Ue 650/2012 stabilisce che la legge successoria applicabile è in generale quella del luogo di residenza abituale del defunto al momento del decesso, e questo luogo potrebbe essere un Paese il cui ordinamento consente di devolvere liberamente il proprio patrimonio per causa di morte. Una persona può, tuttavia, optare espressamente per l’applicazione della legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come abbiamo anticipato, si è espressa con la sentenza del 15 febbraio 2024 e ha ribadito che "pur riconoscendo il posto assegnato alla quota di riserva di un’eredità nell’ordinamento interno della maggior parte degli Stati contraenti, non esiste un diritto generale e incondizionato dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori". La CEDU sostanzialmente conferma quanto già detto nel 1979 con sentenza analoga: il diritto alla quota di legittima non è un diritto internazionalmente tutelato. In questo caso sarà libero di disporre del suo intero patrimonio. E l’erede, che vede allontanare per sempre i beni mobili o immobili che pensava sarebbero stati suoi, non può invocare, a tutela dei suoi diritti successori, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e, nello specifico, l’articolo 8 che disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Diana De rosa
Diana De rosa
2025-06-01 07:23:39
Numero di risposte : 5
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La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. La quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente ad un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio e ad un quarto nel caso di concorso con più figli. Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario. A favore dei figli legittimi e naturali, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali. Gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. In tal caso essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea.