La quota di legittima è una quota minima di eredità che spetta a determinati soggetti, come figli, ascendenti legittimi e coniuge. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre.
Secondo l’articolo 536 del codice civile, le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono i figli, gli ascendenti legittimi e il coniuge.
La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie cambia in base a come gli stessi concorrono tra loro.
Nello specifico, se c'è un coniuge con un solo figlio, 1/3 di eredità spetta al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 è la quota disponibile.
Se c'è un coniuge con più figli, 1/4 dell’eredità spetta al coniuge, 2/4 si divide in parti uguali tra i figli, 1/4 è la quota disponibile.
Senza coniuge con un solo figlio, 1/2 dell’eredità spetta al figlio, 1/2 è quota disponibile.
Senza coniuge con più figli, 2/3 dell’eredità spetta ai figli che la dividono in parti uguali, 1/3 è quota disponibile.
La quota disponibile è la porzione dell’eredità su cui il testatore ha totale libertà di disposizione.
Nel momento della redazione del testamento, il defunto può decidere di individuare come beneficiario anche un estraneo alla propria famiglia oppure scegliere di privilegiare un erede legittimo, destinando a quest’ultimo non solo la quota riservata dalla legge, ma anche la quota disponibile.
Il testatore potrebbe scegliere di distribuire i propri beni tra 2 figli in modo diverso: ad uno può essere destinata solo la parte di eredità garantita dalla legge, mentre all’altro figlio può essere destinata sia la parte riservata, sia la parte libera di disposizione.
Il testatore dispone dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono una quota minima, la cosiddetta quota legittima, a favore di determinati soggetti.