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Ordini di protezione: cosa sono?

Ivana Fontana
Ivana Fontana
2025-05-04 11:06:01
Numero di risposte: 6
Gli ordini di protezione sono quei provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. L’applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento vivano all’interno della medesima abitazione. Il presupposto per la concessione dell’ordine di protezione è rappresentato dall’esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, morale o alla libertà personale. Gli ordini di protezione richiedono l’istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente con ricorso al Tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Con il decreto il Giudice ordina al convivente autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare. Il giudice, inoltre, può adottare i seguenti provvedimenti accessori: prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti; disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati.
Grazia Amato
Grazia Amato
2025-05-04 10:36:18
Numero di risposte: 10
Il provvedimento con cui il giudice ordina al coniuge o al convivente la cessazione di una condotta che arrechi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, disponendo l'allontanamento dalla famiglia. La legge n. 154 del 5.4.2001 ha introdotto la fattispecie agli artt. 342 bis e 342 ter del codice civile, inserendo altresì nel codice di procedura l'art. 736 bis del c.p.c.
Sasha Caputo
Sasha Caputo
2025-05-04 10:36:07
Numero di risposte: 5
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter. Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 ed unitamente al successivo, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari". In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali, salva sempre la tutela penale. Non integreranno la condotta pregiudizievole i singoli episodi compiuti in un lasso di tempo ampio. Tipicamente si riscontrano ordini di allontanamento, anche emessi inaudita altera parte, nei frequenti casi di aggressioni ed insulti che possano pregiudicare lo sviluppo morale ed educativo dei figli. In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso.
Vitalba De Angelis
Vitalba De Angelis
2025-05-04 09:48:18
Numero di risposte: 8
Un ordine di protezione è un provvedimento emesso dal giudice che mira a tutelare le vittime di violenza domestica, limitando i comportamenti violenti dell’aggressore e imponendo restrizioni per garantire la sicurezza della vittima. In generale è un rimedio che si può applicare quando il coniuge o altro convivente ponga in essere delle condotte che causano grave pregiudizio all’integrità fisica o morale della vittima. La richiesta di un ordine di protezione può comportare l’adozione di varie misure protettive per la vittima di violenza. Il Giudice può infatti ordinare all’aggressore di cessare le condotte violente, disporre l’allontanamento dall’abitazione familiare, disporre il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da essa frequentati, ordinare l’intervento dei servizi sociali o di associazioni a tutela delle donne o dei figli vittime di violenza, ordinare il pagamento di un assegno di mantenimento a favore del familiare che non disponga di risorse proprie per farvi fronte. Un ordine di protezione può includere varie misure a tutela della vittima, tra cui ordine all’autore della violenza di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli, allontanamento dall’abitazione familiare, divieto di avvicinamento, divieto di contatto. La legge è stata pensata per offrire protezione non solo alle vittime di violenza fisica, ma anche a chi subisce violenza psicologica, economica o sessuale.
Concetta Sorrentino
Concetta Sorrentino
2025-05-04 08:59:11
Numero di risposte: 5
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono-disciplinati all’interno degli articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 Cpc, contenuti nella Sezione VII del Capo III dedicato alle disposizioni speciali del nuovo Titolo IV - bis del Libro II. L’articolo 473-bis.69 Cpc, che riproduce il contenuto dell’articolo 342-bis del codice civile, amplia in primo luogo l’ambito di applicazione dell’istituto, ammettendo espressamente che l’adozione di provvedimenti recanti ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi. Un primo orientamento, negava del tutto l'applicazione in tali casi delle misure di tutela previste dall'art. 342-ter cod. civ. Altra parte della giurisprudenza e della dottrina riteneva invece, che le misure previste dall'art. 342 ter cod. civ. potessero applicarsi in tutte le ipotesi in cui l'autore e la vittima della violenza fossero legate da vincolo di parentela ovvero di affinità senza necessità di convivenza. L’articolo 473-bis.69 Cpc, stabilisce che, quando la condotta tenuta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche a minori, i provvedimenti possano anche essere adottati dal tribunale dei minorenni e dunque, in alternativa al tribunale ordinario. Il contenuto dell’articolo 473- bis.70 Cpc, coincide con quello dell’articolo 342 - ter cod. civ.. L’articolo 473 bis.71 Cpc riproduce l’abrogato articolo 736 - bis Cpc che disponeva che la domanda per un ordine di protezione si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il giudice designato ha ampi poteri istruttori, potendo procedere nel modo che ritiene più opportuno e disponendo anche indagini tramite polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti. Pronuncia poi decreto motivato, immediatamente esecutivo. Sul modello dei procedimenti cautelari, trattandosi di un rito monocratico deformalizzato con forti analogie con il procedimento cautelare, è ammessa, nei casi di urgenza, la possibilità di adozione di un ordine di protezione inaudita altera parte. In questo caso verrà fissata un'udienza di comparizione entro il termine massimo di quindici giorni, ove confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione assunto senza contraddittorio. Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale.