Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono-disciplinati all’interno degli articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 Cpc, contenuti nella Sezione VII del Capo III dedicato alle disposizioni speciali del nuovo Titolo IV - bis del Libro II.
L’articolo 473-bis.69 Cpc, che riproduce il contenuto dell’articolo 342-bis del codice civile, amplia in primo luogo l’ambito di applicazione dell’istituto, ammettendo espressamente che l’adozione di provvedimenti recanti ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi.
Un primo orientamento, negava del tutto l'applicazione in tali casi delle misure di tutela previste dall'art. 342-ter cod. civ. Altra parte della giurisprudenza e della dottrina riteneva invece, che le misure previste dall'art. 342 ter cod. civ. potessero applicarsi in tutte le ipotesi in cui l'autore e la vittima della violenza fossero legate da vincolo di parentela ovvero di affinità senza necessità di convivenza.
L’articolo 473-bis.69 Cpc, stabilisce che, quando la condotta tenuta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche a minori, i provvedimenti possano anche essere adottati dal tribunale dei minorenni e dunque, in alternativa al tribunale ordinario.
Il contenuto dell’articolo 473- bis.70 Cpc, coincide con quello dell’articolo 342 - ter cod. civ..
L’articolo 473 bis.71 Cpc riproduce l’abrogato articolo 736 - bis Cpc che disponeva che la domanda per un ordine di protezione si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il giudice designato ha ampi poteri istruttori, potendo procedere nel modo che ritiene più opportuno e disponendo anche indagini tramite polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.
Pronuncia poi decreto motivato, immediatamente esecutivo.
Sul modello dei procedimenti cautelari, trattandosi di un rito monocratico deformalizzato con forti analogie con il procedimento cautelare, è ammessa, nei casi di urgenza, la possibilità di adozione di un ordine di protezione inaudita altera parte.
In questo caso verrà fissata un'udienza di comparizione entro il termine massimo di quindici giorni, ove confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione assunto senza contraddittorio.
Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale.