Quando si può richiedere l'allontanamento di qualcuno?

Domingo Pellegrino
2025-05-05 02:55:17
Numero di risposte: 8
Occorre che le condotte violente siano causa di un pregiudizio grave o di un rischio di pregiudizio grave.
Potrebbe essere sufficiente anche un episodio isolato, purchè, appunto, sia tale da compromettere gravemente la tua integrità fisica o morale o la tua libertà.
Spetterà al tuo avvocato di fiducia e quindi al giudice valutare la gravità della situazione.
Il giudice valuta innanzitutto la credibilità della tua domanda.
Dunque, spetta al tuo avvocato preparare il ricorso nel modo più circostanziato possibile.
E se riterrà che la situazione sia credibile e grave, emetterà subito l’ordine di protezione.

Oretta Pellegrino
2025-05-05 02:28:46
Numero di risposte: 6
Il giudice civile, grazie ad un procedimento appositamente introdotto nell’anno 2001, ha facoltà di tutelare il familiare convivente vittima di violenza dalla condotta pregiudizievole dell’altro qualora si è in presenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del primo. Si tratta dei c.d. ordini di protezione contro gli abusi familiari che il giudice può emettere nei confronti del convivente violento. Gli ordini di protezione hanno lo scopo principale di allontanare il coniuge/compagno violento dalla casa familiare, e possono essere emessi, secondo giurisprudenza costante, anche a convivenza già cessata, proprio per garantire l’effettiva tutela del convivente maltrattato e ripristinare la sua sfera di libertà, già profondamente compromessa. L’art. 342-bis c.c. prevede che il giudice civile, su ricorso di una parte in via autonoma o contestualmente alla domanda di separazione/divorzio o di regolamentazione della fine della convivenza tra genitori non coniugati, possa adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter c.c. qualora la condotta del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Il giudice, infatti, su ricorso della vittima, ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole. Nonostante l’allontanamento volontario dalla casa familiare del coniuge abusato, in attesa della definizione del procedimento, resta impregiudicato nel medesimo l’interesse all’ottenimento dell’invocato ordine di protezione. Secondo la giurisprudenza, per richiedere una siffatta misura è sufficiente che la condotta dell’abusante integri uno solo degli eventi descritti all’art. 342 ter c.c.
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