Si tratta di una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti, indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.
In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.
La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore ad un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.
Presupposti per l’applicazione degli ordini di protezione, sono la convivenza tra la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento, i quali devono vivere all’interno della medesima casa ed una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica e/o morale della vittima.
Il requisito della convivenza sussiste anche quando vi sia stato l’allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell’abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi.
La circostanza in parola si basa sulla esistenza di fatti violenti dai quali siano derivate non insignificanti lesioni alla persona, ovvero di una situazione di conflittualità tale da poter prevedibilmente dare adito al rischio concreto ed attuale, per uno dei familiari conviventi, di subire violenze gravi dagli altri.
Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge o convivente more uxorio nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli che questi ultimi verso i genitori.