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Chi emette gli ordini di protezione?

Nadia Ferrara
Nadia Ferrara
2025-05-05 07:50:05
Numero di risposte: 8
Competente per l’emanazione del provvedimento è il tribunale, in funzione di giudice singolo. Rientrano nel novero delle fattispecie a cui applicare la disciplina in esame anche le unioni civili nonchè le c.d. relazioni affettive non matrimoniali purché connotate da tendenziale stabilità. Costituisce presupposto soggettivo l’esistenza di un soggetto che possa essere qualificato come debole e abusato, che assuma la qualifica di coniuge, convivente o comunque di appartenente al consesso famigliare. Il presupposto oggettivo per l’adozione della misura di protezione va individuato nella condotta di un coniuge o del convivente, la quale si estrinsechi in modalità tali da arrecare grave pregiudizio all’ integrità, fisica o morale, o alla libertà dell’altro coniuge o del convivente. Scopo della norma è quello di tutelare, in via il più possibile anticipata, la persona debole, mediante l’allontanamento del soggetto autore della condotta pregiudizievole, anche prima che la condotta assuma carattere penalmente rilevante. L’effetto dell’adozione degli ordini di protezione è quello di porre fine ad una situazione di convivenza turbata, ma soprattutto di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Gli ordini di protezione rientrano nella categoria dei provvedimenti limitativi della libertà personale, considerato che la loro adozione comporta, di fatto, limitazioni all’esercizio della libertà quale prevista dagli artt. 13, 16 e 42 Cost. Gli ordini di protezione costituiscono misure temporanee, caratterizzate dal requisito dell’urgenza, volte ad emendare, con effetti provvisori e temporanei, una situazione pregiudizievole, correlata ad una fattispecie di convivenza dai caratteri violenti o comunque potenzialmente capaci di arrecare danno, fisico o morale, ai membri del consesso familiare. La Legge n. 154/2001 ha regolamentato gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, inserendone la relativa disciplina in parte nel codice civile e in parte nel codice di procedura civile. Il legislatore, in considerazione della allarmante diffusione della violenza di genere e domestica, ha ritenuto necessario adottare una scelta normativa volta a sottolineare l’ importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie.