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Chi emette gli ordini di protezione?

Marina Piras
Marina Piras
2025-05-29 18:05:39
Numero di risposte: 8
Un ordine di protezione è un provvedimento emesso dal giudice che mira a tutelare le vittime di violenza domestica, limitando i comportamenti violenti dell’aggressore e imponendo restrizioni per garantire la sicurezza della vittima. Il Giudice può infatti ordinare all’aggressore di cessare le condotte violente, disporre l’allontanamento dall’abitazione familiare, disporre il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da essa frequentati, ordinare l’intervento dei servizi sociali o di associazioni a tutela delle donne o dei figli vittime di violenza, ordinare il pagamento di un assegno di mantenimento a favore del familiare che non disponga di risorse proprie per farvi fronte. Udienza davanti al giudice: il giudice esaminerà la richiesta e, sentite le parti, se riterrà che vi siano sufficienti motivi sulla base di una verifica sommaria dei fatti, emetterà l’ordine di protezione con decreto immediatamente esecutivo. Ordine di protezione immediato: nel caso di urgenza, il Giudice può emettere l’ordine di protezione anche immediatamente, senza sentire l’altra parte. In tal caso però, deve fissare un’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni dall’emissione dell’ordine di protezione. All’esito di tale udienza, sentite le parti, il Giudice potrà confermare, modificare, oppure revocare l’ordine di protezione.
Antonina Fiore
Antonina Fiore
2025-05-23 01:26:31
Numero di risposte: 3
Il giudice civile può emettere ordini di protezione per porre immediato rimedio a situazioni di violenza o abuso all'interno delle mura domestiche. Spetta al Tribunale ordinario, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Gli ordini di protezione possono essere disposti anche “inaudita altera parte”, vale a dire prima dell'udienza, con provvedimento che è subito efficace ed esecutivo. Le misure possono essere adottate su istanza anche della parte personalmente, con ricorso che è esente da contributo unificato e spese.
Gerardo Moretti
Gerardo Moretti
2025-05-18 09:09:04
Numero di risposte: 7
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”. Si tratta di una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà. La misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole. Tale provvedimento può essere richiesto indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento per separazione personale dei coniugi, ma qualora sia stata già proposta domanda di separazione personale o divorzio, l’art. 8, L. 154/2001 esclude l’applicabilità della tutela, attribuendo al giudice della separazione o del divorzio la competenza ad adottare gli ordini di protezione. In sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti, indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti. L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti. Il giudice è l'autorità competente ad adottare gli ordini di protezione.
Nadia Ferrara
Nadia Ferrara
2025-05-05 07:50:05
Numero di risposte: 8
Competente per l’emanazione del provvedimento è il tribunale, in funzione di giudice singolo. Rientrano nel novero delle fattispecie a cui applicare la disciplina in esame anche le unioni civili nonchè le c.d. relazioni affettive non matrimoniali purché connotate da tendenziale stabilità. Costituisce presupposto soggettivo l’esistenza di un soggetto che possa essere qualificato come debole e abusato, che assuma la qualifica di coniuge, convivente o comunque di appartenente al consesso famigliare. Il presupposto oggettivo per l’adozione della misura di protezione va individuato nella condotta di un coniuge o del convivente, la quale si estrinsechi in modalità tali da arrecare grave pregiudizio all’ integrità, fisica o morale, o alla libertà dell’altro coniuge o del convivente. Scopo della norma è quello di tutelare, in via il più possibile anticipata, la persona debole, mediante l’allontanamento del soggetto autore della condotta pregiudizievole, anche prima che la condotta assuma carattere penalmente rilevante. L’effetto dell’adozione degli ordini di protezione è quello di porre fine ad una situazione di convivenza turbata, ma soprattutto di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Gli ordini di protezione rientrano nella categoria dei provvedimenti limitativi della libertà personale, considerato che la loro adozione comporta, di fatto, limitazioni all’esercizio della libertà quale prevista dagli artt. 13, 16 e 42 Cost. Gli ordini di protezione costituiscono misure temporanee, caratterizzate dal requisito dell’urgenza, volte ad emendare, con effetti provvisori e temporanei, una situazione pregiudizievole, correlata ad una fattispecie di convivenza dai caratteri violenti o comunque potenzialmente capaci di arrecare danno, fisico o morale, ai membri del consesso familiare. La Legge n. 154/2001 ha regolamentato gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, inserendone la relativa disciplina in parte nel codice civile e in parte nel codice di procedura civile. Il legislatore, in considerazione della allarmante diffusione della violenza di genere e domestica, ha ritenuto necessario adottare una scelta normativa volta a sottolineare l’ importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie.