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Ordini di protezione: cosa sono e come funzionano?

Sibilla Bianco
Sibilla Bianco
2025-05-04 05:37:57
Numero di risposte: 4
Gli ordini di protezione sono disciplinati dagli articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 Cpc, contenuti nella Sezione VII del Capo III dedicato alle disposizioni speciali del nuovo Titolo IV - bis del Libro II. L’articolo 473-bis.69 Cpc amplia l’ambito di applicazione dell’istituto, ammettendo espressamente che l’adozione di provvedimenti recanti ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi. La condotta tenuta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche a minori, i provvedimenti possano anche essere adottati dal tribunale dei minorenni e dunque, in alternativa al tribunale ordinario. L’articolo 473-bis.70 Cpc prevede la possibilità che l’efficacia dell’ordine di protezione venga prorogata, oltre che su istanza di parte, anche su istanza del pubblico ministero quando siano coinvolti dei minori. La domanda per un ordine di protezione si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il giudice designato ha ampi poteri istruttori, potendo procedere nel modo che ritiene più opportuno e disponendo anche indagini tramite polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti. Pronuncia poi decreto motivato, immediatamente esecutivo, ed è ammessa, nei casi di urgenza, la possibilità di adozione di un ordine di protezione inaudita altera parte. In questo caso verrà fissata un'udienza di comparizione entro il termine massimo di quindici giorni, ove confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione assunto senza contraddittorio. Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale. Il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione.
Felicia Fabbri
Felicia Fabbri
2025-05-04 04:34:03
Numero di risposte: 6
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter. Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 e in esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente. La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. Non integreranno la condotta pregiudizievole i singoli episodi compiuti in un lasso di tempo ampio. Tipicamente si riscontrano ordini di allontanamento nei frequenti casi di aggressioni ed insulti che possano pregiudicare lo sviluppo morale ed educativo dei figli. In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342-bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario. L’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso.
Donato Conte
Donato Conte
2025-05-04 02:42:21
Numero di risposte: 8
Il provvedimento con cui il giudice ordina al coniuge o al convivente la cessazione di una condotta che arrechi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, disponendo l'allontanamento dalla famiglia. La legge n. 154 del 5.4.2001 ha introdotto la fattispecie agli artt. 342 bis e 342 ter del codice civile, inserendo altresì nel codice di procedura l'art. 736 bis del c.p.c. Va premesso che occorre distinguere, nel quesito posto, il profilo civilistico da quello penalistico. La legge 189 del 2004 costituisce un importante modifica normativa – resa necessaria anche dalle modifiche costituzionali in tema di tutela ambientale e animale.