Gli ordini di protezione sono disciplinati dagli articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 Cpc, contenuti nella Sezione VII del Capo III dedicato alle disposizioni speciali del nuovo Titolo IV - bis del Libro II. L’articolo 473-bis.69 Cpc amplia l’ambito di applicazione dell’istituto, ammettendo espressamente che l’adozione di provvedimenti recanti ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi.
La condotta tenuta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche a minori, i provvedimenti possano anche essere adottati dal tribunale dei minorenni e dunque, in alternativa al tribunale ordinario.
L’articolo 473-bis.70 Cpc prevede la possibilità che l’efficacia dell’ordine di protezione venga prorogata, oltre che su istanza di parte, anche su istanza del pubblico ministero quando siano coinvolti dei minori.
La domanda per un ordine di protezione si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il giudice designato ha ampi poteri istruttori, potendo procedere nel modo che ritiene più opportuno e disponendo anche indagini tramite polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.
Pronuncia poi decreto motivato, immediatamente esecutivo, ed è ammessa, nei casi di urgenza, la possibilità di adozione di un ordine di protezione inaudita altera parte.
In questo caso verrà fissata un'udienza di comparizione entro il termine massimo di quindici giorni, ove confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione assunto senza contraddittorio.
Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale.
Il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione.