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Come allontanare un familiare violento?

Baldassarre Sorrentino
Baldassarre Sorrentino
2025-05-05 19:59:03
Numero di risposte: 8
Quando la condotta di un convivente risulta gravemente lesiva per l’integrità fisica, morale o per la libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice può, su richiesta di una delle parti, emettere uno o più provvedimenti di protezione attraverso un decreto. Tali ordini di protezione possono essere applicati anche se il comportamento nocivo è esercitato da o nei confronti di un membro del nucleo familiare diverso dal coniuge o convivente, e possono essere emessi anche dopo la cessazione della convivenza. Pertanto, ben si adattano gli ordini di protezione anche al caso del figlio violento verbalmente o fisicamente con la madre. La vittima di violenza familiare può presentare un ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio, anche senza l’assistenza di un avvocato, ai sensi dell’articolo 473 bis 71 comma 1 del Codice di procedura civile. Il Tribunale agisce in camera di consiglio con composizione monocratica e può emettere un decreto senza sentire la controparte o un provvedimento a seguito di un contraddittorio, adottando uno o più ordini di protezione che sono immediatamente esecutivi. In particolare, ai sensi dell’articolo 473 bis 70 comma 1 del Codice di procedura civile, il Tribunale può: ordinare al figlio di cessare qualsiasi condotta dannosa; imporre l’allontanamento del figlio convivente dalla casa familiare, vietandogli inoltre di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dal genitore, come il luogo di lavoro, la residenza della famiglia d’origine, le abitazioni di altri parenti stretti o persone vicine, nonché alle aree vicine alle istituzioni scolastiche frequentate dai figli, a meno che non vi sia una comprovata necessità lavorativa; disporre l’intervento dei servizi sociali e delle associazioni di supporto e accoglienza per donne, minori o altri individui vittime di abusi e maltrattamenti, qualora necessario.
Gabriella Barbieri
Gabriella Barbieri
2025-05-05 18:22:53
Numero di risposte: 6
La legge italiana prevede rimedi contro la violenza domestica. Mi riferisco, in particolare, ad un rimedio che si chiama ordine di protezione o di allontanamento. E voglio che tu sappia subito che questo strumento può essere attivato senza dover denunciare penalmente l’autore della violenza. Semplicemente, con l’aiuto del tuo avvocato di fiducia, puoi rivolgerti al giudice civile, il quale, nell’arco di pochissimi giorni, potrà ordinare al tuo coniuge o partner di allontanarsi dalla casa dove abitate insieme, e di non avvicinarsi né alla casa né al luogo in cui tu lavori né alla scuola frequentata dai vostri figli. Occorre che le condotte violente siano causa di un pregiudizio grave o di un rischio di pregiudizio grave. Potrebbe essere sufficiente anche un episodio isolato, purchè, appunto, sia tale da compromettere gravemente la tua integrità fisica o morale o la tua libertà. Quasi sempre il provvedimento ordina all’autore della condotta violenta di: – cessare immediatamente quel comportamento e di non ripeterlo – allontanarsi dall’abitazione familiare – non avvicinarsi all’abitazione stessa, né al luogo in cui tu lavori. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio per regolamentare, appunto, gli incontri tra il genitore autore della condotta e i figli minori. La durata viene stabilita nel provvedimento del giudice ma non può essere superiore a un anno. Su Tua richiesta, se sarà necessario, la misura potrà essere prorogata per gravi motivi.
Vincenzo Grassi
Vincenzo Grassi
2025-05-05 17:44:52
Numero di risposte: 8
Con l’ordine di protezione il giudice impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole. Dispone l’ allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente violento. Prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante. Dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali. Prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza. La sua funzione non è soltanto quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Per comportamenti violenti deve intendersi ogni situazione di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, di un componente di un nucleo familiare, anche a prescindere dall’esistenza di un rapporto coniugale, imputabile ad altro componente del gruppo medesimo. La circostanza in parola si basa, in altri termini, sulla esistenza di fatti violenti dai quali siano derivate non insignificanti lesioni alla persona, ovvero di una situazione di conflittualità tale da poter prevedibilmente dare adito al rischio concreto ed attuale, per uno dei familiari conviventi, di subire violenze gravi dagli altri. Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge o convivente more uxorio nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli.
Sue ellen Basile
Sue ellen Basile
2025-05-05 17:11:52
Numero di risposte: 2
Il giudice civile può emettere ordini di protezione contro gli abusi familiari che hanno lo scopo principale di allontanare il coniuge/compagno violento dalla casa familiare. Gli ordini di protezione possono essere emessi anche a convivenza già cessata, proprio per garantire l’effettiva tutela del convivente maltrattato e ripristinare la sua sfera di libertà, già profondamente compromessa. Il giudice può ordinare al convivente violento la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole. Se occorre, il giudice può disporre l’allontanamento del convivente violento da luoghi specificatamente individuati abitualmente frequentati dalla vittima. Il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio, o di un centro di mediazione familiare, o di associazioni che hanno come fine primario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.
Patrizia Verdi
Patrizia Verdi
2025-05-05 17:10:22
Numero di risposte: 3
Per allontanare un marito o un figlio violento da casa è necessario seguire alcune procedure specifiche. Se la vittima di violenza domestica non vuole denunciare l’aggressore, dovrà rivolgersi ad un avvocato il quale richiederà al Giudice, tramite ricorso, un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale. E’ poi possibile denunciare la violenza alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o i servizi sociali. Questi ultimi potranno fornire assistenza psicologica e legale alla vittima e aiutarla a richiedere l’emanazione di un ordine di protezione del giudice. In caso di urgenza, la vittima può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che, se necessario, provvederanno all’allontanamento immediato del convivente violento dalla casa familiare. È importante anche raccogliere tutte le prove possibili della violenza subita, come referti medici, fotografie o testimonianze di eventuali testimoni. In caso di separazione o divorzio dal marito violento, la vittima ha diritto a richiedere l’affidamento esclusivo dei figli minori e il mantenimento per sé e per i propri figli. La legge prevede anche il diritto alla casa familiare per la vittima e per i figli minori, mentre il convivente violento dovrà trovare una nuova sistemazione. Allontanare un figlio violento da casa può essere una situazione molto difficile e delicata da gestire per i genitori. In primo luogo, è importante capire le ragioni che portano il figlio alla violenza e cercare di trovare una soluzione pacifica attraverso il dialogo e la mediazione familiare. Nel caso in cui la violenza persista, è necessario agire con fermezza e prendere misure concrete per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri membri della famiglia. È possibile anche richiedere l’allontanamento del figlio violento dalla casa familiare attraverso l’emanazione di un ordine di protezione del giudice o tramite l’intervento delle forze dell’ordine. È importante tuttavia non abbandonare il figlio e cercare di fornirgli aiuto professionale per superare le cause della sua violenza. Inoltre, esistono servizi specifici come i centri di ascolto per minori in difficoltà, dove il ragazzo potrà ricevere supporto psicologico e sociale adeguato.
Kris Colombo
Kris Colombo
2025-05-05 15:20:56
Numero di risposte: 9
Può rivolgersi con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio e chiedere un provvedimento di allontanamento della persona che ha posto in essere la condotta violenta. Se ricorrono i presupposti, il giudice emette un ordine di protezione ed ordina al coniuge, al convivente o al familiare la cessazione della condotta violenta ed il suo allontanamento dall’abitazione. Può anche prescrivere, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona che ha chiesto la misura di protezione. Nel decreto con il quale pronuncia l’ordine di protezione, il giudice indica le modalità per la sua attuazione. Può disporre i provvedimenti più opportuni tra i quali, anche, l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario. L’ordine di protezione è teso alla tutela dell’adulto, vittima di abuso nell’ambito familiare. Quindi può essere pronunciato nei confronti del coniuge ma anche del convivente more uxorio. Il presupposto è che tra la vittima e l’aggressore vi sia stabile convivenza. Un altro presupposto è l’esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, “morale” o alla “libertà personale”. Si pensi, ad esempio, a violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti. L’integrità morale è intesa come «un “vulnus” alla dignità dell’individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità – forti – dell’offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall’offeso». Può essere allontanato un figlio. In giurisprudenza esistono casi nei quali tale misura è stata applicata anche nei confronti del figlio convivente.