Come allontanare legalmente una persona?

Simona Milani
2025-06-03 05:35:30
Numero di risposte: 4
La violenza domestica è un reato punibile dalla legge, ed è possibile richiedere l’allontanamento del convivente violento dalla casa familiare attraverso l’emanazione di un ordine di protezione.
Quest’ultimo è un atto giudiziario che può essere richiesto dalle vittime di violenza o dai loro familiari, e impone all’autore della violenza di allontanarsi dalla casa familiare e dal luogo di lavoro, nonché di non avvicinarsi alla vittima per un determinato periodo di tempo.
L’ordine di protezione può essere emesso con urgenza dal giudice anche in assenza del convivente violento, su richiesta della vittima o delle forze dell’ordine intervenute sul posto.
In caso di urgenza, la vittima può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che, se necessario, provvederanno all’allontanamento immediato del convivente violento dalla casa familiare.
È anche possibile denunciare la violenza alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o i servizi sociali, i quali potranno fornire assistenza psicologica e legale alla vittima e aiutarla a richiedere l’emanazione di un ordine di protezione del giudice.
È importante raccogliere tutte le prove possibili della violenza subita, come referti medici, fotografie o testimonianze di eventuali testimoni.
Allontanare un figlio violento da casa può essere una situazione molto difficile e delicata da gestire per i genitori, ma è possibile richiedere l’allontanamento del figlio violento dalla casa familiare attraverso l’emanazione di un ordine di protezione del giudice o tramite l’intervento delle forze dell’ordine.
È importante tuttavia non abbandonare il figlio e cercare di fornirgli aiuto professionale per superare le cause della sua violenza.
Inoltre, esistono servizi specifici come i centri di ascolto per minori in difficoltà, dove il ragazzo potrà ricevere supporto psicologico e sociale adeguato.

Luisa Coppola
2025-05-31 04:36:56
Numero di risposte: 5
Per allontanare legalmente una persona sgradita dalla propria casa è fondamentale agire secondo la legge e senza ricorrere alla violenza. La violazione di domicilio è regolata dall’articolo 614 del Codice penale, il quale comprende espressamente la casistica di chi si trattiene in un luogo privato contro la volontà dell’avente diritto.
La conseguenza è che chi si trova in casa una persona sgradita che non vuole andarsene può denunciarla presso le Forze dell’ordine e chiederne l’allontanamento.
In particolare, l’ospite che rimane in una casa anche dopo che il proprietario ha revocato il suo consenso commette il reato di violazione di domicilio.
Esistono situazioni particolari in cui anche le persone che avrebbero di norma diritto a vivere all’interno dell’abitazione possono essere allontanate, ad esempio quando si tratta di soggetti pericolosi che possono essere sottoposti all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
È quindi bandito l’uso della forza, che se necessaria deve essere esercitata dalle Forze dell’ordine, anche nell’immediato se la persona non ha alcun diritto di rimanere lì.
Per l’allontanamento ordinario, non è necessario che il soggetto in questione abbia commesso reati così compromettenti, ma è sufficiente che mini l’integrità psichica o fisica degli altri familiari.
Anche in questo caso è indispensabile denunciare la persona presso le Forze dell’ordine e avere così accesso alle tutele predisposte dalla legge.

Assia Fontana
2025-05-24 13:53:10
Numero di risposte: 8
La legge italiana prevede rimedi contro la violenza domestica.
Mi riferisco, in particolare, ad un rimedio che si chiama ordine di protezione o di allontanamento.
E voglio che tu sappia subito che questo strumento può essere attivato senza dover denunciare penalmente l’autore della violenza.
Semplicemente, con l’aiuto del tuo avvocato di fiducia, puoi rivolgerti al giudice civile, il quale, nell’arco di pochissimi giorni, potrà ordinare al tuo coniuge o partner di allontanarsi dalla casa dove abitate insieme, e di non avvicinarsi né alla casa né al luogo in cui tu lavori né alla scuola frequentata dai vostri figli.
Occorre che le condotte violente siano causa di un pregiudizio grave o di un rischio di pregiudizio grave.
Potrebbe essere sufficiente anche un episodio isolato, purchè, appunto, sia tale da compromettere gravemente la tua integrità fisica o morale o la tua libertà.
Spetterà al tuo avvocato di fiducia e quindi al giudice valutare la gravità della situazione.
Quasi sempre il provvedimento ordina all’autore della condotta violenta di:
– cessare immediatamente quel comportamento e di non ripeterlo
– allontanarsi dall’abitazione familiare
– non avvicinarsi all’abitazione stessa, né al luogo in cui tu lavori.
La durata viene stabilita nel provvedimento del giudice ma non può essere superiore a un anno.
Su Tua richiesta, se sarà necessario, la misura potrà essere prorogata per gravi motivi.

Noel Fabbri
2025-05-16 19:20:48
Numero di risposte: 6
A seconda della gravità del comportamento la donna può decidere se rivolgersi al Tribunale civile o penale per chiedere in quest’ultimo caso alla Procura di adottare un ordine di protezione.
Le singole misure di protezione sono:
allontanare per un certo tempo la persona violenta da casa e divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima di violenza
Le misure di protezione hanno una durata predeterminata dal giudice.
Le forze dell’ordine chiamate ad un intervento di emergenza per violenza non possono applicare direttamente questa legge.
E’ sempre necessario un ricorso al Tribunale civile o una denuncia per reato ove la procura chiederà eventualmente l’ applicazione o meno di dette misure.

Lisa Benedetti
2025-05-05 02:03:43
Numero di risposte: 6
Il giudice civile ha facoltà di tutelare il familiare convivente vittima di violenza dalla condotta pregiudizievole dell’altro qualora si è in presenza di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del primo.
Gli ordini di protezione hanno lo scopo principale di allontanare il coniuge/compagno violento dalla casa familiare, e possono essere emessi anche a convivenza già cessata, proprio per garantire l’effettiva tutela del convivente maltrattato e ripristinare la sua sfera di libertà, già profondamente compromessa.
Il giudice, infatti, su ricorso della vittima, ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole.
Cessare la condotta pregiudizievole, allontanarlo dalla casa familiare e, se occorre, da luoghi specificatamente individuati abitualmente frequentati dalla vittima.
Il termine massimo di durata di tale protezione non può essere superiore a un anno che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di protezione, termine che può essere prorogato anche oltre il termine massimo di un anno, ma solo per il tempo strettamente necessario e qualora ricorrano gravi motivi.
Il provvedimento di cui sopra, che assume la veste di un decreto, può essere assunto dal Tribunale inaudita altera parte, che significa immediatamente sulla mera proposizione del ricorso della vittima qualora vi siano elementi d’urgenza tale da ritenere che una rituale istaurazione del contraddittorio potrebbe arrecare maggior pregiudizio alla ricorrente.

Ugo Sorrentino
2025-05-05 02:02:21
Numero di risposte: 3
Può rivolgersi con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio e chiedere un provvedimento di allontanamento della persona che ha posto in essere la condotta violenta.
Se ricorrono i presupposti, il giudice emette un ordine di protezione ed ordina al coniuge, al convivente o al familiare la cessazione della condotta violenta ed il suo allontanamento dall’abitazione.
Può anche prescrivere, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona che ha chiesto la misura di protezione.
Nel decreto con il quale pronuncia l’ordine di protezione, il giudice indica le modalità per la sua attuazione.
Può disporre i provvedimenti più opportuni tra i quali, anche, l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Jacopo Ferrari
2025-05-05 00:10:12
Numero di risposte: 4
Può presentare denuncia - querela per i relativi fatti che ha indicato chiedendo l'applicazione di una misura cautelare come il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto di dimora nel relativo comune, gli arresti domiciliari.
I fatti da lei narrati configurano una grave condotta da parte del soggetto in questione, per cui lei può depositare denuncia - querela chiedendo che venga applicato nei confronti del soggetto il divieto di avvicinarsi a lei ed ai luoghi da lei frequentata.
Le consiglio di rivolgersi alle Forze dell'Ordine.

Deborah Greco
2025-05-04 23:15:48
Numero di risposte: 4
Al fine di tutelare le ragioni del proprietario dell’immobile adibito a casa coniugale, è possibile esperire l’azione di rilascio o di restituzione del bene immobile che ha natura personale.
L’azione viene utilizzata proprio per conseguire la riconsegna del bene da parte di chi, come il convivente, si trova nella materiale disponibilità del bene in assenza di un idoneo titolo legittimante.
Per tale azione troverà applicazione il rito speciale di cui all’art. 447- bis c.p.c.
Secondo le motivazioni della Cassazione il convivente (ed a maggior ragione il coniuge dopo la udienza Presidenziale) in detta sede potrebbe ottenere il c.d. termine di grazia (in genere di 90 giorni), ovvero, una proroga del rilascio che gli consenta di trovare altro alloggio.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7214-2013 ha statuito, pertanto, che non è consentito al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro coniuge o convivente dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata la convivenza matrimoniale o la convivenza di fatto, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un congruo termine per reperire altra sistemazione abitativa.
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