La risoluzione del contratto per inademp":imento è un istituto giuridico che consente alle parti di un contratto di sciogliersi dallo stesso a causa dell’inadempimento.
Il primo comma dell’art. 1453 del Codice Civile Italiano prevede infatti che: “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto per inadempimento si distingue dalla risoluzione consensuale, in cui le parti decidono di comune accordo di sciogliere il contratto, e dalla risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in cui l’esecuzione del contratto diventa impossibile a causa di eventi imprevedibili e non imputabili alle parti.
La parte inadempiente ha un termine di tempo, non inferiore a quindici giorni salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore, per adempiere alle proprie obbligazioni.
Decorso inutilmente il termine, il contratto s’intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni o interventi giudiziari. Deve trattarsi però di un inadempimento “grave”.
La risoluzione di un contratto rappresenta un rimedio molto drastico che deve essere utilizzato solo in casi di inadempimento grave.
La norma si ispira al principio generale della conservazione dei rapporti contrattuali che poggia, a sua volta, sul principio della buona fede contrattuale.
La parte che ha subito la violazione, se ne esistono i presupposti legali, può richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ricorrere alla negoziazione assistita, alla mediazione o al giudice – Se la controparte non accetta la risoluzione del contratto o se non si raggiunge un accordo sul risarcimento dei danni, è possibile avviare un procedimento rituale per risolvere la disputa.