Cosa succede se violi un accordo di separazione?

Isira Russo
2025-06-22 18:39:43
Numero di risposte: 5
In questi casi è bene non lasciare trascorrere troppo tempo e rivolgersi all’avvocato divorzista, che suggerirà la strada da perseguire, considerato che l’ordinamento mette a disposizione un’azione giudiziaria volta a sostituire il consenso del coniuge inadempiente.
All’avvocato servirà solo avere gli estremi del provvedimento di separazione e istruirà di conseguenza la pratica necessaria.
È fondamentale, quindi, rivolgersi individuando un avvocato a Torino o uno studio legale a Torino che si occupi di separazioni, divorzi, famiglia, minorenni, che possa istruire celermente la pratica, con gli appositi mezzi processuali messi a disposizione.
In poche parole, l’ordinamento mette a disposizione un’azione giudiziaria volta a sostituire il consenso del coniuge inadempiente.
Questo tipo di accordi è perfettamente lecito e attribuisce di solito al figlio direttamente la proprietà dell’immobile promesso, senza che si configuri di per sè una donazione al figlio.
Tale impegno, come si sa, ha valore solo obbligatorio: ciò significa che la proprietà non passa automaticamente all’altro coniuge, per il solo fatto che v’è stato l’accordo, ma le parti si impegnano a rivolgersi ad un notaio per il rogito.
In tema di separazione personale tra coniugi, l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento.

Vitalba De Angelis
2025-06-16 12:18:19
Numero di risposte: 8
Nel caso in cui si violi un accordo di separazione, la procedura da seguire non è descritta nel testo fornito. Pertanto, non è possibile fornire una risposta dettagliata basata sulle informazioni presenti nell'articolo.
Si può solo affermare che:
La tempistica varia in base al livello di conflittualità dei coniugi, all’eventuale coinvolgimento di assistenti sociali ed all’esperimento di consulenze tecniche.
Normalmente, nel corso di una separazione giudiziale, le parti possono, in qualsiasi momento, concludere la procedura con un accordo.
In questo caso, gli avvocati richiedono una conversione del rito, da giudiziale a consensuale, ed il Giudice emette la sentenza recepente l’accordo raggiunto.
Tuttavia, queste informazioni non sono direttamente correlate alla violazione di un accordo di separazione, ma piuttosto alla procedura di separazione giudiziale e alla possibilità di raggiungere un accordo durante tale procedura.

Gastone Serra
2025-06-03 06:10:41
Numero di risposte: 11
Ma torniamo alla domanda iniziale: cosa succede se, una volta rese efficaci, uno dei due coniugi non rispetta le condizioni, tutte o in parte?
Proprio perché abbiamo dato VALORE alla nostra “carta straccia”, possiamo agire con le dovute e relative istanze al fine di far rispettare ciascuna delle condizioni stabilite.
Al fine di far rispettare l’obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge debole, il codice civile prevede vari strumenti di tutela, da attuare nei confronti del coniuge che non versa l’assegno di mantenimento:
– l’ipoteca giudiziale
– l’ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo debitore dell’obbligato (ad esempio, il datore di lavoro)
– il pignoramento dei mobili.
Nei casi più gravi, il mancato versamento di tali somme (ad esempio per quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli con contestuale insussistenza per il beneficiario di mezzi vitali), può costituire fattispecie di rilevanza penale per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”;
Se non vengono rispettate le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà e le modalità di frequentazione degli stessi, ci si può rivolgere alla forza pubblica.
A seguito di qualsiasi comportamento grave e che sia contrario all’interesse dei figli, il Giudice potrà modificare i provvedimenti in essere, renderne più agevole l’attuazione e sia comminare alcune sanzioni disposte all’ art. 709 ter c.p.c. (ammonizione del genitore, sanzione pecuniaria..).

Lina Monti
2025-05-31 01:20:58
Numero di risposte: 8
Se un genitore non rispetta i provvedimenti, è prevista, per il contributo al mantenimento mensile, la possibilità di precettare il genitore onerato.
Per i pagamenti futuri, ricorrendone i presupposti, è altresì prevista una procedura volta ad ottenere l’ordine di pagamento diretto da parte del terzo debitore, ai sensi degli artt. 156 c.c. e art. 8 l. div.
Il giudice, convocate le parti e sentito di regola il minore, nel rispetto dell’337-octies c.c., assume i provvedimenti più opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, nel contempo, anche congiuntamente, assumere provvedimenti di natura sanzionatoria come l’ammonimento ed il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende ovvero provvedimenti di natura risarcitoria come il risarcimento dei danni in favore del minore o dell’altro genitore.
La l. 206/2021 ha novellato il n. 3 dell’art. 709-ter c.p.c. attribuendo al giudice il potere di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
Il pagamento di una somma periodica, parametrata a ciascun giorno di violazione o di inadempimento, ha dunque come antefatto e presupposto il provvedimento ex art. 709-ter c.p.c.
Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis.

Manfredi Rizzo
2025-05-20 00:57:09
Numero di risposte: 5
In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo di separazione, l’ex coniuge che ne pretende l’applicazione può ricorrere al giudice civile competente per ottenere una sentenza di «esecuzione in forma specifica» dell’obbligo che era rimasto inadempiuto.
L’ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell’accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l’altro coniuge si era rifiutato di concedere.
Perciò, bisogna pensare bene prima a cosa si sta facendo e sottoscrivendo, perché poi, quando l’accordo di separazione è stato raggiunto, le condizioni stabilite diventano vincolanti per entrambi gli ex coniugi e si possono modificare solo in caso di divorzio.
Insomma, i patti previsti nell’accordo di separazione vanno rispettati e in caso negativo sarà il giudice a provvedere, attribuendo direttamente al beneficiario i diritti che l’ex coniuge prima si era impegnato a riconoscere, ma poi aveva negato, non attuando spontaneamente le previsioni contenute nell’accordo.
I giudici fiorentini hanno accolto la domanda, rilevando che «la giurisprudenza maggioritaria riconosce senz’altro efficacia obbligatoria e vincolante di tali patti».
L’unico limite è che essi non hanno «natura reale e quindi effetto traslativo immediato» delle proprietà immobiliari: proprio per questo è necessaria una sentenza del giudice, che realizza quel trasferimento di proprietà dei beni che era stato stabilito nell’accordo di separazione.
Nella vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Firenze un marito non aveva ottemperato al trasferimento di alcune quote di comproprietà immobiliari entro il termine stabilito dall’accordo di separazione.
La moglie si è rivolta al giudice per ottenere una sentenza costitutiva del suo diritto e tale da realizzare i medesimi effetti dell’accordo che l’ex coniuge non aveva rispettato.
Quindi, grazie all’accordo di separazione si può decidere di trasferire la proprietà di beni senza necessità di ricorrere alla redazione di altri atti pubblici appositi.
L’accordo di separazione, quando dispone in tal senso, realizza una funzione traslativa del diritto reale sul bene da un ex coniuge all’altro, quando è omologato dal giudice, autenticato da un pubblico ufficiale e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare.
Ciò non toglie che alcune previsioni dell’accordo di separazione debbano essere adempiute: ad esempio, se una moglie rinuncia a percepire l’assegno di mantenimento dal suo ex, in cambio della proprietà di un appartamento, come la casa delle vacanze al mare, il trasferimento immobiliare va eseguito, così come previsto nel patto.
La prima cosa da sapere è che gli accordi di separazione sono provvisori: di recente, la Cassazione ha sottolineato che essi durano fino al divorzio e, in quel momento, le condizioni possono essere riviste, derogando a quanto si era concordato in precedenza.

Ileana Coppola
2025-05-19 21:56:13
Numero di risposte: 4
La legge non ammette, almeno in sede di separazione, i patti con valore “vita natural durante”.
Per cui, anche in caso di violazione dell’accordo stretto con la separazione consensuale, non c’è modo di difendersi.
Solo con il divorzio è possibile impegnarsi definitivamente.
Viceversa, tutte le intese strette all’atto della separazione cessano e possono essere riviste con il successivo procedimento di divorzio, a prescindere da ciò che si era concordato.
In una causa relativa alla spettanza dell’assegno di divorzio, il giudice non può rimettersi a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Infatti, tali accordi se destinati a regolare (anche) l’assegno divorzile sono invalidi (per illiceità della causa).
I diritti in materia matrimoniale sono «indisponibili», ossia non vi si può rinunciare.
Sicché, tutte le eventuali intese volte a limitarli sono nulle.
Gli accordi stretti in sede di separazione consensuale valgono solo sino al divorzio.
Con il divorzio, invece, tutto può essere rimesso in discussione ed è possibile rivendicare qualcosa “in più” o “in meno”, a seconda della situazione economica sussistente in quel momento.
Il giudice, quindi, dovrà ritenere ormai superati i patti stretti con la separazione consensuale per dar vita a un nuovo regolamento di interessi tra gli ex coniugi.
È bene che i coniugi sappiano che gli accordi della separazione hanno solo valore transitorio.
Ed è pertanto consigliabile non dare ad essi alcun valore definitivo.
Pertanto, eventuali rinunce al mantenimento, trasferimenti di proprietà di beni immobili o corresponsione di assegni una tantum dovranno preferibilmente avvenire solo in sede di divorzio, perché è lì che diventeranno definitivi e per sempre vincolanti.
Nel frattempo, ossia nel periodo intercorrente tra separazione e divorzio, bisognerà accontentarsi di una regolamentazione transitoria dei rispettivi interessi economici.
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