In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo di separazione, l’ex coniuge che ne pretende l’applicazione può ricorrere al giudice civile competente per ottenere una sentenza di «esecuzione in forma specifica» dell’obbligo che era rimasto inadempiuto.
L’ex coniuge leso nei suoi diritti dal mancato rispetto dell’accordo può farlo valere in tribunale ed ottenere una sentenza che trasferisce in suo favore la proprietà degli immobili che l’altro coniuge si era rifiutato di concedere.
Perciò, bisogna pensare bene prima a cosa si sta facendo e sottoscrivendo, perché poi, quando l’accordo di separazione è stato raggiunto, le condizioni stabilite diventano vincolanti per entrambi gli ex coniugi e si possono modificare solo in caso di divorzio.
Insomma, i patti previsti nell’accordo di separazione vanno rispettati e in caso negativo sarà il giudice a provvedere, attribuendo direttamente al beneficiario i diritti che l’ex coniuge prima si era impegnato a riconoscere, ma poi aveva negato, non attuando spontaneamente le previsioni contenute nell’accordo.
I giudici fiorentini hanno accolto la domanda, rilevando che «la giurisprudenza maggioritaria riconosce senz’altro efficacia obbligatoria e vincolante di tali patti».
L’unico limite è che essi non hanno «natura reale e quindi effetto traslativo immediato» delle proprietà immobiliari: proprio per questo è necessaria una sentenza del giudice, che realizza quel trasferimento di proprietà dei beni che era stato stabilito nell’accordo di separazione.
Nella vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Firenze un marito non aveva ottemperato al trasferimento di alcune quote di comproprietà immobiliari entro il termine stabilito dall’accordo di separazione.
La moglie si è rivolta al giudice per ottenere una sentenza costitutiva del suo diritto e tale da realizzare i medesimi effetti dell’accordo che l’ex coniuge non aveva rispettato.
Quindi, grazie all’accordo di separazione si può decidere di trasferire la proprietà di beni senza necessità di ricorrere alla redazione di altri atti pubblici appositi.
L’accordo di separazione, quando dispone in tal senso, realizza una funzione traslativa del diritto reale sul bene da un ex coniuge all’altro, quando è omologato dal giudice, autenticato da un pubblico ufficiale e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare.
Ciò non toglie che alcune previsioni dell’accordo di separazione debbano essere adempiute: ad esempio, se una moglie rinuncia a percepire l’assegno di mantenimento dal suo ex, in cambio della proprietà di un appartamento, come la casa delle vacanze al mare, il trasferimento immobiliare va eseguito, così come previsto nel patto.
La prima cosa da sapere è che gli accordi di separazione sono provvisori: di recente, la Cassazione ha sottolineato che essi durano fino al divorzio e, in quel momento, le condizioni possono essere riviste, derogando a quanto si era concordato in precedenza.