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Art. 2195 c.c.: Cosa regola questo articolo?

Cosetta D'angelo
Cosetta D'angelo
2025-06-08 09:55:18
Numero di risposte: 6
L'art. 2195 c.c. individua le attività che si considerano commerciali, tra cui rientrano le attività industriali e commerciali in senso stretto. L'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c. determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2195 c.c. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto. Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. Ai fini della nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali l'art. 51 TUIR richiede lo svolgimento per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività indicate dall'art. 2195 c.c..
Vito Sanna
Vito Sanna
2025-06-08 09:54:23
Numero di risposte: 5
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.