:

Chi può lavorare in un'impresa familiare?

Eufemia Villa
Eufemia Villa
2025-06-18 21:52:40
Numero di risposte : 20
0
I familiari possono lavorare nell’impresa con un contratto di lavoro dipendente, oppure prestare la propria opera in qualità di collaboratori familiari, ed, in tal caso, hanno diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili di impresa, alla gestione dell’attività, limitatamente alla gestione straordinaria, alla destinazione degli utili, alla produzione e alla cessazione dell’impresa. L’impresa familiare – alla quale pare fare riferimento il quesito posto – è disciplinata, nel nostro ordinamento, dall’art. 230 bis del codice civile, ed indica – per definizione – una tipologia di impresa caratterizzata dal lavoro dei familiari nella gestione della stessa, le cui caratteristiche principali sono riconducibili alle seguenti: la presenza di un unico imprenditore; la collaborazione di uno o più familiari nella gestione dell’attività. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Si tratta, pertanto di una collaborazione attiva alla vita dell’impresa ed anche ai guadagni della stessa. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale su di essi.
Cesare Lombardo
Cesare Lombardo
2025-06-10 18:13:29
Numero di risposte : 18
0
In questo tipo di azienda, l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di: coniuge; parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo grado. Sono soggetti alle disposizioni circa il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro; sono obbligati ad utilizzare in modo corretto eventuali DPI; devono munirsi di tessera di riconoscimento nei casi in cui l'attività richiesta sia effettuata in regime di appalto o subappalto. Il titolare non può ricoprire la funzione di datore di lavoro a meno che non ci sia la presenza di un rapporto di lavoro formalizzato da un contratto con i familiari. In quest'azienda, dal punto di vista fiscale, il reddito complessivamente prodotto deve essere distribuito secondo queste percentuali: 51% all'imprenditore; 49% ai familiari che collaborano; Attenzione però, se tra i membri della famiglia viene stipulato un contratto di società non si può più parlare di impresa familiare. Per l'impresa familiare non vige l'obbligo formativo previsto dall'articolo 37, tuttavia è ben specificato che il titolare può avvalersi dei corsi di formazione qualora necessario. Tuttavia ci sono dei casi in cui anche per i collaboratori familiari è obbligatorio seguire i corsi di sicurezza, ed è nel caso in cui l'attività lavorativa si svolga in ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
Antonietta De Angelis
Antonietta De Angelis
2025-06-10 17:59:12
Numero di risposte : 22
0
L’impresa familiare è un particolare tipo di impresa definita dall’art. 230-bis del codice civile ed è costituita da: imprenditore, coniuge, collaboratori familiari fino al terzo grado di parentela, componenti legati da affinità fino al secondo grado di parentela. I componenti dell’impresa familiare non devono figurare come lavoratori e non deve esserci alcun rapporto di subordinazione. L’impresa familiare è costituita da: imprenditore, coniuge, collaboratori familiari fino al terzo grado di parentela, componenti legati da affinità fino al secondo grado di parentela. Primo grado: genitori e figli, suoceri e suocere, generi e nuore, patrigno e matrigna, figliastri. Secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti, nonni del coniuge, cognati e cognate. Terzo grado: bisnonni, zii, nipoti, pronipoti, bisnonni del coniuge, zii del coniuge, nipoti.

Leggi anche